Oggi domenica, 28th Aprile 2024
Associazione Culturale e Sportiva Mamasun

Coraggio, Relazioni, Sogni! “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”.

Come trovarci

Indirizzo
Via D’Ambrosio, 21 – Fraz.ne San Nicolo a Tordino
64100 Teramo (TE)

Orari
Lunedì—Venerdì: 09:00–17:00
Sabato e Domenica: 11:00–15:00

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Atleti

  • I Nostri atleti
  • Calcio a 11, Futsal, Campestre, Nuoto

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Sponsor

Se sei il titolare di un’azienda, di un’attività commerciale o sei un libero professionista, diventare sponsor della nostra società ti può aiutare ad avere più contatti e di conseguenza di clienti. 

Ecco 10 motivi che ti aiuteranno ad avere le idee più chiare:

1. Rafforzamento della propria immagine e del proprio brand

2. Associare il proprio brand ai tipici valori sani e positivi della sport

3. Alta percentuale di penetrazione nel tessuto sociale locale

4. Possibilità di inviare offerte mirate e riservate per i nostri tesserati e loro parenti

5. Concreta possibilità di aumentare il numero di contatti per la propria attività e di conseguenza incrementare la vendita di prodotti e servizi

6. Possibilità di creare delle convenzioni con i nostri tesserati per trasformarli in clienti fidelizzati

7. Pacchetti di sponsorizzazioni personalizzate e idonee a soddisfare ogni tipo di budget

8. Costo della sponsorizzazione totalmente deducibile

9. Impegno concreto da parte nostra ad incoraggiare i tesserati ad utilizzare le convenzioni

10.Possibilità di sfruttare i nostri canali “social” e il nostro sito internet per amplificare la visibilità del vostro brand

Gli sponsor possono comparire a scelta:

  • nelle brochure, che vengono realizzate e distribuite al pubblico presente a determinati eventi;
  • sui volantini o locandine che vengono usati per promuovere gli eventi organizzati dalla Società;
  • sul Sito Internet ufficiale;
  • sulla pagina Facebook ufficiale;
  • sulle divise ufficiali della Società.

Manda una mail a:  info@associazionemamasun.it insieme ai tuoi recapiti telefonici e verrai ricontattato!

Diventa Sponsor dell’ Associazione Culturale e Sportiva MAMASUN, contattaci per fissare un appuntamento e conoscere tutte le possibilità per promuovere la tua attività e sostenere la squadra.

Le spese per sponsorizzazioni sono totalmente deducibili come quelle per pubblicità SCOPRI DI PIU’:

Sponsor e fisco: cosa cambia per le Asd

Finalmente è arrivata la buona notizia. A contenerla è il decreto legislativo (cosiddetto di Stabilità) in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al momento di redazione del presente articolo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri n. 36 dello scorso 30 ottobre, contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali e dopo aver ricevuto i pareri favorevoli delle commissioni parlamentari competenti.
Detto provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell’art. 7 della Legge 11.3.2014 n. 23, in particolare incide sulle percentuali a forfait di detraibilità dell’iva di cui al comma 6 dell’art.74 DPR 633/72, prevedendo che la detrazione dell’iva sui proventi derivanti dalle sponsorizzazioni passi dal 10 al 50 per cento per le imprese che svolgono attività di intrattenimento, così come evidenziato nella tabella riepilogativa qui pubblicata a lato.
I peculiari effetti della richiamata modifica al terzo periodo del sesto comma dell’art. 74, citato, non incidono esclusivamente sulle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche quali debitori verso l’erario dell’iva incassata, ma anche sulle imprese che le hanno sponsorizzate, per i motivi che verranno più avanti illustrati.
Le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche traggono vantaggi dalla novella disposizione modificativa:
– sia, dall’aumento della rendita fiscale;
– sia, dalla volontà del legislatore di ridurre il contenzioso fiscale in materia.

RENDITA FISCALE
È palese che le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che operano in regime iva a forfait non possono altro che avere un notevole vantaggio dalla novella disposizione, in quanto si trovano a dover versare ben il 40 per cento in meno dell’iva incassata con l’emissione di fatture per l’attività di sponsorizzazione: in sostanza con la richiamata modifica andrà versato all’erario il 50 per cento di quanto incassato dagli sponsor a titolo di iva anziché il 90 per cento.
Così infatti è disposto: la modifica normativa ha l’effetto di aumentare al 50 per cento la detrazione forfettaria riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazione (art. 29 – relazione illustrativa), uniformando la percentuale di detrazione forfettaria prevista dal regime iva in materia di sponsorizzazione e la percentuale di detrazione forfettaria prevista dal regime iva…(prevista)…anche per le spese di pubblicità (art. 29 – relazione tecnica).

CONTENZIOSO
Di notevole portata si rileva la richiamata disposta uniformità di detrazione forfettaria dell’iva sulle sponsorizzazioni sportive e sull’attività di pubblicità, in quanto la vigenza di una diversa aliquota percentuale di detrazione ha provocato un copioso e dispendioso contenzioso sia per i contribuenti che per l’amministrazione finanziaria dello Stato.
Il motivo principale della nuova disposizione risiede nella difficoltà oggettiva e pratica di distinguere tra prestazioni di pubblicità e quelle di sponsorizzazione, nella considerazione delle particolari modalità organizzative in cui dette attività vengono svolte da enti non propriamente organizzati in forma d’impresa.
Pertanto, tale semplificazione è operata nell’ottica della riduzione del contenzioso  (art. 29 – relazione illustrativa) e affinché la disposizione determini effetti negativi di trascurabile entità in considerazione della esiguità degli importi coinvolti (art. 29 – relazione tecnica).

SPONSOR
Si è detto che la migliorativa modifica apportata alla detrazione a forfait dell’iva incassata dalle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche provoca benefici anche in capo alle imprese sponsorizzate, ma questo non tanto ai fini iva, in quanto l’iva relativa alle prestazioni di servizi ricevute inerenti alla attività d’impresa è sempre stata detraibile, quanto piuttosto per gli effetti positivi circa la deducibilità dei costi rilevanti nella determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
Infatti, la novella equiparazione delle spese di pubblicità a quelle di sponsorizzazione, mutua il contenuto dell’art. 108 TUIR ed, equivalendole, ne esclude la loro collocazione tra le spese di rappresentanza determinando così:
– ai fini iva, la totale detraibilità dell’imposta addebitata dal prestatore del servizio all’impresa sponsorizzata;
– ai fini imposte dirette, la deducibilità da parte dell’impresa sponsorizzata del costo nel periodo di imposta in cui è stato sostenuto ovvero in quote costanti nel periodo stesso e nei quattro successivi.
Come è notoriamente conosciuta, la classificazione delle spese tra quelle di rappresentanza comporterebbe per l’impresa sponsorizzata:
– ai fini iva, l’imposta è indetraibile in conformità alle disposizioni di cui all’art. 19 bis DPR 633/72;
– ai fini imposte dirette, la spesa è deducibile in misura forfettaria in base al volume d’affari realizzato nel periodo di imposta in cui è sostenuta.

NEWS

Impianti Sportivi
È divenuto realtà il progetto “1000 cantieri per lo sport” che prevede l’erogazione di mutui per 150 milioni di euro a cominciare dai primi 500 interventi riguardanti gli impianti sportivi scolastici per un importo massimo individuale di 150 mila euro. La domanda di contributo va inoltrata a partire dal 24.11.2014 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo spaziosportivoscolastici@legalmail.it . Si dovrà attendere l’anno 2015 per gli altri impianti sportivi.
(Fonte: Italia Oggi 14.11.2014)

Cinque per Mille
Sul sito www.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro sono consultabili gli elenchi contenenti le disposizioni di pagamento a favore dei soggetti beneficiari con importo inferiore ad Euro 500.000 relativamente all’anno 2012.

FOCUS  SU > IMU – TASI ENC
Si ricorda che per effetto delle diverse proroghe, la scadenza della presentazione della dichiarazione per gli anni di imposta 2012 e 2013 è stata fissata all’1.12.2014. A regime scadrà al 30.6 dell’anno successivo a partire dall’anno di imposta 2014.

Approfondimenti > JUS ET PRUDENTIA

SPONSORIZZAZIONI EVENTI SPORTIVI
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con sentenza n. 969/6/14, ha ritenuto che sono indeducibili le spese sostenute da un’impresa commerciale per la sponsorizzazione di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, qualora il messaggio sia rivolto ad un pubblico locale esiguo, ancorché potenzialmente acquirente dei prodotti pubblicizzati.
(Fonte: Italia Oggi 20/10/2014)

ISCRIZIONI CONI E AGEVOLAZIONI FISCALI
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza 3575/2014 ha accolto l’appello di una Associazione Sportiva Dilettantistica alla quale era stato disconosciuto il regime agevolato di cui alla Legge 398/91, in quanto non iscritta al CONI. Con la richiamata sentenza è stato affermato il principio che il regime agevolato va riconosciuto in quanto la Società sia iscritta ad una Federazione Sportiva Nazionale e svolga effettivamente attività sportiva dilettantistica.
(Fonte: il Sole 24 ore 20/10/2014 – Enti Locali).